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Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva

Premessa

Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Il presente documento, intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite.

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Art. 1 – Finalità

1. Il presente documento regolamenta e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d’età, nell’ambito dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Dojo Takahashi (di seguito per brevità anche solo “Associazione”).

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dal CNSL attualmente in vigore e costituiscono l’insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti dell’Associazione sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

  1. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;

  2. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;

  3. rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;

  4. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dal CNSL volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;

  5. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

  6. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

  7. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dal CNSL nell’ambito delle politiche di safeguarding;

  8. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding dell’Associazione.

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Art. 2 – Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

a) tutti i tesserati dell’Associazione “Dojo Takahashi”;

b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l’Associazione;

c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l’Associazione.

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Art. 3 – Norme di condotta

E’ onere dell’Associazione strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all’art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona, attraverso:

  • predisposizione di turni di allenamento e partecipazione agli eventi sportivi, evitando discriminazioni tra gli atleti in base sesso, all’etnia, appartenenza culturale ecc;

  • prevedendo, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l’integrazione;

b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro, tramite:

  • imposizione di regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell’attività sportiva;

  • previsione della presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti;

  • imposizione a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio;

c) far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso, mediante:

  • predisposizione di momenti di ascolto dei minori, al fine di comprendere quali le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo;

  • programmazione, per ciascun atleta, dell’attività sportiva o la partecipazione ai vari eventi, in modo da tener conto e valorizzare le capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;

d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell’alimentazione, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori, anche predisponendo opportuni strumenti quali:

  • incontri con figure professionali specializzate sul tema dei disturbi alimentari, ulteriori rispetto al tecnico, che possano monitorare il comportamento degli atleti;

  • previsione di percorsi volti a favorire l’educazione alimentare;

  • individuazione tra i dirigenti di una figura di riferimento che, in relazione all’età degli atleti, possa dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere;

  • mantenimento di un dialogo costante con le famiglie degli atleti minorenni, al fine di monitorare o evidenziare eventuali situazioni a rischio;

e) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, mediante:

  • individuazione del soggetto incaricato a provvedere alla segnalazione;

  • tempestiva segnalazione ai genitori, delle assenze da gare o allenamenti compiute dai minori;

  • monitoraggio e tempestiva segnalazione ai genitori, di comportamenti anomali o eventuali manifestazioni di disagio, manifestati dai minori;

f) confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dall’Associazione ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

  • evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;

  • sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all’uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l’uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;

  • evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all’allenatore, di un dirigente;

  • prevedere, in caso di sottoposizione dell’atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell’atleta, ovvero di un genitore;

  • richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;

  • in caso di necessità di accompagnare o prevelare gli atleti dalla loro residenza, per recarsi allo svolgimento dell’attività sportiva, si dovrà fare in modo che vi sia sempre la presenza di almeno due dirigenti;

  • limitare l’accesso agli spogliatoi ai tecnici, se non per finalità di controllo da effettuare, in ogni caso, alla presenza di almeno due persone dello stesso sesso rispetto agli atleti presenti all’interno dello stesso;

  • imporre agli atleti di mantenere un comportamento il più possibile corretto e rispettoso, da adottare negli spogliatoi, evitando qualsiasi azione che possa creare disagio agli altri atleti, o ingenerare fenomeni di bullismo o cyberbullismo;

h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:

  • organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti, nel cui ambito saranno illustrate le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere, e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva;

  • invio periodico ai tecnici e dirigenti, di pubblicazioni o articoli per la sensibilizzazione sui temi sopra descritti;

i) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva, in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso:

  • riunione a inizio stagione, con il coinvolgimento di tutti gli atleti e i genitori, durante la quale saranno illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare;

  • organizzare incontri periodici volti a inculcare una adeguata educazione sportiva;

  • irrogazione di provvedimenti sanzionatori, compreso il divieto di assistere alle manifestazioni ed agli eventi dell’Associazione, a carico di coloro che durante gli eventi tengano un comportamento non adeguato;

j) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;

k) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

  • Affissione presso la sede dell’Affiliata del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito dell’Associazione;

  • Affissione presso la sede dell’Associazione e/o pubblicazione sulla homepage del sito dell’Associazione del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;

  • Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dall’Associazione, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dall’Associazione;

  • Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding office nominato dal CNSL;

  • Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dall’ Associazione per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;

Predisposizione della casella e-mail segnalazioni@dojotakahashi.it , dedicata ad eventuali segnalazioni al Safeguarding nominato dall’Associazione;

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Art. 4 – Tutela dei minori - Obblighi

1. Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori, devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

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Art. 5 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall’Associazione

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, l’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica al CNSL all’atto di affiliazione.

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i tesserati di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere regolarmente tesserato al CNSL;

b. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609- quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

c. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d. aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dal CNSL e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.

3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet dell’Associazione e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell’organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer del CNSL. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

7. Il Responsabile è tenuto a:

a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati del CNSL nell’ambito dell’Associazione, nonché l’osservanza e l’aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;

b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

c) segnalare al Safeguarding Office del CNSL eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti CNSL;

e) formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;

f) valutare annualmente l’adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;

g) partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata del CNSL.

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Art. 6 – Dovere di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dal CNSL e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office del CNSL, anche per il tramite del Safeguarding Officer nominato dall’Associazione.

2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall’Associazione o direttamente con il Safeguarding Office del CNSL.

 

Art. 7 – Diffusione ed attuazione

1. L’Associazione, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (all. A) tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con l’Associazione.

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Art. 8 – Sanzioni

1. Pur restando impregiudicata l’applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti CNSL, a carico di tutti coloro che sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 2, tra le categorie tenute all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate sanzioni modulate in base alla gravità del comportamento tenuto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

  • mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);

  • violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;

  • violazione delle misure poste a tutela del segnalante;

  • effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

  • violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione;

  • violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;

  • atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

  • mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore.

Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione.

2. Le sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti che violino le disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  • richiamo verbale per mancanze lievi;

  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

  • multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione;

  • sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;

  • risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

    1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

    2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

    3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile  l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:

    a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

   b) la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

    4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

3. Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  • richiamo verbale per mancanze lievi;

  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto1 della precedente sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”;

  • allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15giorni;

  • allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;

  • rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.

Per stabilire l’entità della sanzione, si rimanda alla precedente sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.

4. Per quanto riguarda le sanzioni comminabili ai frequentatori a qualsiasi titolo dell’Asociazione, quanto contenuto nei due paragrafi che precedono è riferibile, laddove concretamente applicabile, a tutti i frequentatori della struttura sportiva.

Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni della sospensione temporanea o dell’allontanamento definitivo a seconda della gravità delle infrazioni commesso, senza possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo.

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Art. 9 – Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo dell’Associazione con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni del CNSL.

2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed  approvate dall’organo preposto dell’Associazione.

3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto del CNSL, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.

4. Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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